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Park und Natur
Toskanischer Archipel
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dal volume di Giorgio Leonelli
"Sentieri nel Parco dell'Arcipelago Toscano ELBA e ISOLE MINORI"
ll Libraio editore - per gentile concessione
Il Parco Nazionale delle isole toscane è il più giovane dei parchi nazionali italiani e costituisce la zona protetta marina e terrestre più estesa d'Europa. All'interno del perimetro sono comprese per intero le isole di Montecristo, Gorgona, Giannutri e Pianosa mentre per le isole di Capraia, Elba e Giglioil decreto istitutivo ha individuato una perimetrazione parziale del territorio, escludendo quasi tutte le aree urbane ed agricole.
All'Isola d'Elba è stato compreso circa il 50% del territorio, a Capraia il 78%, mentre il Giglio inserite dentro i confini si è rivelato molto discutibile, soprattutto alla luce delle possibilità di pianificazione offerte dalla legge 394/91, quando il territorio protetto -ed è questo il caso- è eterogeneo.
Le isole dell'Arcipelago Toscano rappresentano un unicum inscindibile per la loro condizione di insularità e quindi di estrema ristrettezza territoriale; è dunque assurdo continuare a pensare che vi siano zone di minor pregio ambientale, e meno degne di tutela. La legge 394/91 è chiaramente rivolta anche alla tutela dei valori storici, culturali ed architettonici e non esclusivamente a quelli naturalistici; ne consegue che l'esclusione dal Parco delle attività umane potrebbe significare la vanificazione di molti effetti positivi, soprattutto sulla popolazione residente.
Basti pensare, ad esempio, all'impossibilità dell'Ente Parco di risarcire i danni provocati dagli animali alle colture agricole, per l'esclusione di queste dai suoi confini; o, ancora, alla perdita degli incentivi per le colture biologiche e dei finanziamenti per il restauro dei centri storici. Il tutto a vantaggio degli speculatori edilizi che concentreranno sempre più la loro pressione sulle aree non protette, proprio quelle più bisognose di interventi di recupero e valorizzazione. Il decreto istitutivo prevede la divisione del territorio del Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano nelle zone:
"A", "B", "C", e "D"; queste quattro fasce sono fondamentali al fine di disciplinare le attività umane nelle aree protette, ed in particolar modo gli interventi sul territorio.
Nelle zone "C" e "D", ad esempio, che sono zone di sviluppo, sono consentite praticamente tutte le attività produttive dell'uomo (compresi gli interventi di tipo edilizio, sebbene assoggettati a regime autorizzativo).
Nelle zone "A" e "B" sono invece vietati tutti gli interventi tendenti a modificare il territorio; quindi, seppur in gradi diversi, queste aree sono quelle con maggiori misure di tutela ambientale. Il decreto prevede che la zonizzazione in aree per le isole maggiori venga effettuata con il futuro piano del Parco, mentre individua nelle isole di Montecristo, Gorgona e Giannutri solo zone "A" e "B", data la natura integra del territorio ed il bassissimo tasso di antropizzazione.
Per Pianosa non sono state emanate misure di salvaguardia per via della permanenza in loco del carcere di massima sicurezza. (che invece è stato chiuso n.d.r.) C'è da ricordare però che per Pianosa, Capraia e Montecristo sono stati promulgati nel 1991 due decreti di protezione delle adiacenti zone marine; per quanto riguarda lo specchio di mare prospicente le coste dell'Isola d'Elba non sono invece previsti vincoli o limitazioni, fatta eccezione per la riserva biologica compresa tra lo Scoglietto e Le Ghiaie, istituita con il D.M. 10/08/1971.
Salvaguardia del Parco
Le misure di salvaguardia del Parco sono contenute in otto articoli nell' "Allegato A" del decreto istitutivo. Ne citeremo di seguito i passi più significativi.Le principali attività di tutela del Parco sono rivolte ad assicurare "la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazione paleontologche, di valori scenici e paesaggistici, di equilibri idrogeologici ed ecologici in genee; I'applicazione di metodi di gestione del territorio idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività tradizionali e agrosilvo-pastorali; la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili".
Divieti generali
I divieti generali previsti all'art. 3 del decreto istitutivo - validi, lo ricordiamo, solo dentro le aree perimetrate - riguardano sommariamente le seguenti attività:a) il disturbo, la cattura, I'abbattimento della fauna selvatica;
b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea (sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta di
funghi e di altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative);
c) I'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie estranee alla flora ed alla fauna autoctone;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico;
e) I'apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche di rifiuti;
f) I'introduzione da parte di privati di armi, esplosivi o di altro mezzo di distruzione e cattura, se non
autorizzata;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
h) il sorvolo delle aree non autorizzato dalle competenti autorità;
i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi
di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quella necessaria alla
sicurezza delle abitazioni e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo
tipologie e materiali tradizionali;
m) I'accesso e l'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini individuate e segnalate a cura
dell'Ente Parco;
n) nelle isole di Capraia, Gorgona e Giannutri, la pesca, con qualunque mezzo esercitata - salvo quanto disposto
dall'Ente Parco per i soli residenti nonché proprietari di abitazioni in loco; è comunque fatto divieto di esercitare
la pesca subacquca e la pesca a strascico.
Per quanta riguarda il comune di Capraia Isola, ai cittadini residenti e proprietari di abitazioni è consentita la pesca professionale esercitata con le nasse, con il palamito con un massimo di 250 ami, con la lenza e con il bolentino, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco; ai pescatori professionisti residenti è consentita la pesca con 3 reti al tramaglio di 350 metri cadauna; ai soli cittadini residenti o proprietari è consentita altresì la pesca sportiva con lenza, bolentino e con il palamito con numero di ami non superiore ai 70, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
Nelle future zone "A" e "B", per ora indicate nel piano del Parco come zona "1", l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità, pertanto sono vietate tutte le attività che ne determinino in qualsiasi modo l'alterazione.
Ricordiamo che le zone "1" sono previste solo a Montecristo, Giannutri e Gorgona, isole per le quali è stata individuata una normativa molto rigida che prevede, tra le altre cose, il divieto assoluto di pesca e di accesso ai visitatori in alcune aree terrestri e marine; nella sola isola di Montecristo è vietata anche la balneazione e la navigazione costiera.
In zona "1" è in ogni caso vigente un regime autorizzativo facente capo all'Ente Parco; è pertanto utile, in caso di visita, richiedere le necessarie informazioni presso gli uffici delle autorità competenti.
Le 7 isole in ordine di grandezza:
Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa,Giannutri e Gorgona.
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